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Data: 01/02/2021
Testata Giornalistica: IL CENTRO
    IL CENTRO

Niente licenziamenti è in arrivo la proroga Spostata la scadenza dei termini dal 31 marzo al 30 aprile

Il blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, sarà prorogato fino al 30 aprile. La mini-proroga riguarderà tutte le imprese e i lavoratori, indistintamente. Il divieto sarà esteso anche oltre, ma in modo selettivo, solo per le aziende e per i dipendenti dei settori che hanno fatto più fatica nei mesi della pandemia e che avranno altrettante difficoltà nel provare a risalire il fosso della crisi provocata dal Covid. Dopo quasi un anno di congelamento dei licenziamenti, il Governo in carica (in attesa del nuovo) sta approntando uno schema, che verrà inserito nel decreto Ristori 5, che contiene nuovi aiuti alle attività colpite dalle restrizioni e dalle chiusure, il rifinanziamento della cassa integrazione e la proroga del divieto di licenziare, per le aziende.
BLOCCO LICENZIAMENTI Il primo step sarà il 30 aprile, ma il blocco dei licenziamenti potrebbe andare anche oltre - una delle ipotesi è l'allungamento fino al 30 giugno - per i lavori usuranti e le aziende in difficoltà. Provvedimento che dovrà essere accompagnato, gioco-forza, dalla garanzia degli ammortizzatori e dalla sospensione degli obblighi fiscali. La legge di Bilancio 202, intanto, ha prorogato fino al 31 marzo prossimo il divieto di licenziamento in scadenza il 31 gennaio 2021. Divieto che riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale: l'eventuale violazione comporta la nullità del licenziamento e la reintegra del lavoratore. Rientrano nel blocco le procedure di licenziamento collettivo, i licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, le procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori in tutele reali.
QUANDO SI PUÒ Le aziende possono continuare a licenziare per giustificato motivo oggettivo. È il caso dei licenziamenti per motivi disciplinari, quando il lavoratore commette un inadempimento agli obblighi contrattuali tale da meritare una sanzione espulsiva, il licenziamento per superamento del periodo di comporto o alla fine di un periodo di prova, il licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, quello del lavoratore domestico, del dirigente, la risoluzione dell'apprendista al termine del periodo di apprendistato e il licenziamento dell'ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora vi sia stata una previa risoluzione dal rapporto associativo. Nessuna sospensione è stata prevista, infine, per quanto riguarda le risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa, che dipendono da un comportamento irregolare del datore di lavoro.
LE ECCEZIONI Il datore di lavoro può procedere, comunque, alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di fallimento, qualora non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività e per accordo collettivo aziendale. In questo caso deve essere previsto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che l'azienda dovrà corrispondere ai lavoratori aderenti alla procedura. Inoltre, l'accordo deve prevedere una adesione dei singoli lavoratori e non un licenziamento unilaterale. Ai lavoratori è riconosciuto il trattamento di Naspi (la vecchia disoccupazione), anche nel caso in cui l'accordo preveda la risoluzione consensuale. Nella domanda vanno allegati l'accordo collettivo aziendale e l'accordo individuale di adesione.

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