Data: 18/04/2023
Testata Giornalistica: IL CENTRO |
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Metro leggera: caso infinito No alla spesa da 3,7 milioni Il Tar dichiara inammissibile il ricorso, l'impresa chiedeva la somma al Comune Un progetto naufragato: vent'anni fa doveva rivoluzionare la viabilità in città
L'AQUILA Ancora una battaglia legale che nasce dalla cosiddetta Metro di superfice che venti anni fa doveva rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino e che non è stata mai completata. Il Tar, con una sentenza pubblicata ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Cgrt che all'epoca si aggiudicò l'appalto dei lavori. Il ricorso era legato a "riserve" per 3,7 milioni di euro che l'impresa chiede al Comune dal 2006. Nel 2006 la giunta comunale autorizzò la nomina di una sorta di "collegio arbitrale" che avrebbe dovuto giungere a un "accordo bonario" con l'impresa stabilendo in via preliminare se quelle "riserve" erano dovute o meno. Quel "collegio" a quanto si sa non si è mai espresso e quindi il Comune non ha mai inserito le riserve, reclamate dalla Cgrt, fra i debiti fuori bilancio. Questo ha fatto sì che altri giudici in passato (tribunale e Appello) hanno negato i soldi all'impresa. Ora anche il Tar - se pur con la formula del ricorso inammissibile, quindi in maniera indiretta - dice no al pagamento delle riserve. «Con il gravame in decisione la società Cgrt» si legge nella sentenza «chiede il riconoscimento del proprio credito nel bilancio del Comune, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il credito che la ricorrente vanta è quello derivante dall'accordo bonario autorizzato dalla giunta dell'aprile 2006, con cui era stato riconosciuto alla Cgrt - titolare della concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma - a saldo, stralcio e transazione di ogni suo avere in ordine alle riserve apposte sui documenti contabili. Con tale atto l'amministrazione comunale stabiliva di subordinare l'efficacia dell'accordo stesso ("qualora dall'accordo bonario dovessero derivare ipotesi di debiti fuori bilancio") al previo riconoscimento del debito».Il Comune, come detto, non ha mai riconosciuto quel debito fuori bilancio. «La società ricorrente» si legge ancora nella sentenza del Tar «ha attivato il rimedio del silenzio sul presupposto della sussistenza di un obbligo per il Comune di concludere il procedimento ponendo riferimento alla sottoscrizione dell'accordo bonario richiamato e all'asserito obbligo di dare corso alle procedure contabili conseguenti. La posizione vantata assume però chiaramente la consistenza di un diritto soggettivo di natura patrimoniale la cui tutela esula dal perimetro di cognizione di questo Tribunale, di talché non risulta azionabile il rito del silenzio per superare l'inerzia della pubblica amministrazione. Dunque il ricorso è inammissibile».
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