Data: 12/05/2020
Testata Giornalistica: ABRUZZOWEB |
|||||||||||
|
|||||||||||
Fase 2: obbligo mascherine, distanza e posti limitati. Ordinanza Marsilio per trasporto pubblico
L'AQUILA - In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, l’operatore di esercizio è autorizzato a rifiutare l’accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo. La vendita di biglietti deve essere effettuata, ove possibile, con sistemi telematici, locali e mezzi di trasporto dovranno essere sanificati.
Per i passeggeri l'obbigo di sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti, evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente, utilizzare negli spazi di attesa e sui mezzi pubblici una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina chirurgica o mascherina di comunità). In relazione alla sospensione della vendita a bordo dei veicoli dei titoli di viaggio, è autorizzata la riapertura delle biglietterie sia per il trasporto ferroviario che su gomma. Sono solo alcune delle misure previste dall'ordinanza 58 presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, relativa all'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico nella Fase 2. Nel provvedimento è previsto anche che dal 16 maggio 2020 fra le attività motorie consentite in forma individuale sull’intero territorio regionale, rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito delle attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (trial, motocross, enduro, motorally, moto turismo) IL TESTO DELL'ORDINANZA 58
(Misure di carattere generale per i responsabili dei servizi di trasporto pubblico) 1. Devono essere previsti sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti etc.); 2. La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità). Particolare attenzione va prestata alla disinfezione dei locali aziendali comuni quali mense, sale autisti, servizi igienici; 3. Devono essere installati, dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; 4. La vendita di biglietti deve essere effettuata, ove possibile, con sistemi telematici; 5. Il personale viaggiante, compreso il personale addetto al controllo e che in particolare ha rapporti con il pubblico, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). La deroga riguardante i guanti può essere prevista solo per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti) che opera da solo in cabina; 6. Devono essere predisposte le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio per motivi di sicurezza sanitaria; 7. Devono essere distribuiti ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida; 8. In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, l’operatore di esercizio è autorizzato a rifiutare l’accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo. 9. Deve essere sempre rispettato il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, fatto salvo successive modifiche o integrazioni della legislazione nazionale. ART. 2 (Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico) 1. L’utilizzo del trasporto pubblico è vietato se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite); 2. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app; 3. Nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso. 4. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone; 5. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza; 6. Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti; 7. Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; 8. Negli spazi di attesa e sui mezzi pubblici usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina chirurgica o mascherina di comunità ex art. 3 del DPCM 26 aprile 2020); 9. Al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 è richiesto, nelle more dell’eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili. 10. Negli spazi adibiti a fermata, l’utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell’epidemia. ART. 3 (Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario) 1. Procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali. È inoltre fatto obbligo delle aziende accertare, prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che lo stesso durante lo svolgimento del turno di lavoro utilizzi i dispositivi di protezione individuale. 2. Mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di garantire il distanziamento interpersonale dai passeggieri. 3. Organizzare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi in modo che avvengano secondo flussi ordinati e, ove possibile, separati al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziate delle porte; 4. Contrassegnare sui mezzi i posti che non possono essere occupati con un marker in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale tra passeggeri; 5. Sospendere la vendita dei titoli di viaggio a bordo da parte del personale; 6. Installare, ove possibile, apparati per l’acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno; 7. Mettere a disposizione a bordo dei mezzi, flaconi di gel igienizzante per mani a base alcolica; 8. Predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante; 9. Attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare; 10. In caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all’autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull’eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi. 11. Ravvisata la fattispecie prevista dal precedente comma, al termine del servizio il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata sanificazione. ART. 4 (Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario) 1. Provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: a. misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie; b. notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni; 2. Incentivare sistemi di vendita di biglietti on line; 3. Nelle principali stazioni si deve provvedere a: a. gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti; b. interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; c. previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; d. attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; e. installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri; f. regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; g. diffusione di annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti in stazione; i. limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento; j. raccomandabili controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C; 4. A bordo treno si deve provvedere a: a. posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo; b. eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie; c. sanificazione sistematica con frequenza non inferiore alla giornaliera; d. uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti e per gli utenti; e. potenziamento dei servizi di igiene e decoro; f. previsione di flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte; g. applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; h. In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento; i. Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, qualora possibile. j. L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio 5. Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale riguardante il rispetto del distanziamento interpersonale, al fine di garantire il rispetto della stessa a bordo mezzo (fatto salvo quanto disposto successivamente dalla legislazione nazionale), la capacità massima non deve di norma essere superiore al 50% del totale dei posti a sedere. 6. Entro e non oltre il 18 maggio 2020, le aziende riattivano almeno il 60% dei servizi effettuati prima della riduzione dovuta al COVID-19, per arrivare all’80 % entro il 31 maggio 2020 ART. 5 (Norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea con massimo nove posti) 1. Oltre alle previsioni di carattere generale, le aziende evitano che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente; 2. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, qualora muniti di idonei dispositivi di protezione individuale; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero; Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie; 4. il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione sanitarie (mascherine); ART. 6 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e filoviario) 1. Rimangono sospesi, fino a diverso provvedimento, i servizi di trasporto scolastico presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale; 2. Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale riguardante il rispetto del distanziamento interpersonale, pari ad 1 metro (se non diversamente disposto da successiva legislazione nazionale), per garantire il rispetto della stessa a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto non deve di norma essere superiore al 40% del totale dei posti a sedere e del 15% dei posti in piedi, ove previsti. I posti in piedi dovranno essere contrassegnati con segnalazione da disporre a terra. 3. Entro e non oltre il 18 maggio 2020 i vettori sono tenuti a riattivare almeno il 50% dei servizi effettuati prima della riduzione dovuta al COVID-19, pervenendo al 70% entro e non oltre il 31 maggio 2020, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1. 4. I vettori riattivano i servizi, secondo le modalità indicate nel precedente comma, calibrando gli stessi in funzione della domanda di trasporto dell’utenza. 5. È fatto obbligo alle aziende di un costante monitoraggio dell’andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive: previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità; eliminazione delle corse riattivate in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l’inutile circolazione di mezzi vuoti. 5 Le società esercenti il trasporto pubblico locale comunicano al competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale i programmi di esercizio rimodulati. Di essi, viene data diffusione in apposite pagine sul trasporto pubblico nella sezione del sito web istituzionale della Regione Abruzzo dedicata all’emergenza in corso (sezione “Coronavirus”) e sui siti delle società di trasporto interessate; 6 Le società esercenti il trasporto pubblico locale comunicano settimanalmente al competente servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale le misure di sanificazione e igienizzazione adottate; 7 La Giunta regionale monitora, per il tramite del competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, i servizi rimodulati che, in presenza di disagi per l’utenza, verranno incrementati o comunque modificati al fine di non creare difficoltà agli spostamenti con carattere di urgenza e indifferibilità; ART. 7 (Vendita e validità dei titoli di viaggio) In relazione alla sospensione della vendita a bordo dei veicoli dei titoli di viaggio disposta dall’art.1, comma 4, è autorizzata la riapertura delle biglietterie sia per il trasporto ferroviario che su gomma. 2 In relazione ai titoli di viaggio (abbonamenti) acquistati dagli utenti e non utilizzati, in tutto o in parte, a seguito dei provvedimenti restrittivi alla circolazione dei mezzi e delle persone, le aziende di trasporto sono tenute a riconoscere, in funzione della richiesta dell’utenza, il ristoro di detti titoli secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale anche in linea con quanto disposto dalla legislazione nazionale in materia (Disposizioni attività motorie in forma individuale) 1. che dal 16 maggio 2020 fra le attività motorie consentite in forma individuale sull’intero territorio regionale, elencate in maniera esemplificativa nell’ordinanza n. 52 art.1, rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito delle attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (trial, motocross, enduro, motorally, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltreché della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, |
|||||||||||
www.filtabruzzomolise.it ~ cgil@filtabruzzomolise.it |
|
|||
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL AbruzzoMolise - Via Benedetto Croce 108 - 65126 PESCARA - Cod. Fisc.: 91016710682 - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
|