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Data: 23/11/2019
Testata Giornalistica: CLICKMOBILITY
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Agenzia Entrate: niente Iva sui contributi regionali erogati alle società TPL Con la risposta a interpello n.490 l'Agenzia delle Entrate chiarisce uno dei punti più controversi in tema di regime Iva per le società Tpl

I contributi regionali erogati alla società di trasporto pubblico locale non sono tassati ai fini Iva. Sul piano delle imposte dirette, sono invece soggetti alla ritenuta del 4 % a titolo di acconto. L'Iva assolta dalla società sui beni e servizi nell'esercizio della sua attività commerciale è detraibile. E' quanto stabilisce la risposta a interpello n.490 dell'Agenzia delle entrate riportata oggi dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".
 
L'Agenzia delle Entrate, dunque, chiarisce alcuni punti fondamentali che in passato sono stati anche oggetto di controversie legali fra gli enti locali e le società che svolgono "agenzia unica per la mobilità e il Trasporto Pubblico Locale".
Sul punto IVA l'Agenzia stabilisce che una prestazione di servizi assume rilevanza ai fini Iva solo se è effettuata a titolo oneroso:"Una risorsa finanziaria assume natura di corrispettivo, e dunque è rilevante ai fini Iva, solo se erogata a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare, permettere. "
 
Quanto alla detraibilità, in relazione alle fatture emesse dalla società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio di Tpl (soggette a Iva) e ricevute dalla società istante, le Entrate chiariscono che essa non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. La società ha diritto di detrarre sempre e comunque l'imposta sugli acquisti di beni e servizi se questi sono afferenti all'effettuazione dell'attività imponibile. 
 
Infine, tornando alla tassazione dei contributi percepiti, per esplicita previsione normativa (articolo 28, comma 2, del Dpr 600/1973) la regione dovrà operare la ritenuta alla fonte del 4 % a titolo di acconto, non rientrando tra quelli esclusi espressamente dalla legge.

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