Data: 23/04/2021
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. IL PERSONALE VIAGGIANTE IN POSSESSO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA NON PUO' ESSERE LICENZIATO DALL'AZIENDA Illeggittimi i licenziamenti del personale viaggiante prima del raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia vigente nel regime generale se persiste una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio. PRELEVA LE DUE SENTENZE DELLA CASSAZIONE Si conclude in modo positivo il percorso giudiziario promosso volto a contestare i licenziamenti del personale viaggiante PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA DI VECCHIAIA VIGENTE NEL REGIME GENERALE. Con due sentenze identiche la Cassazione respinge i ricorsi di un'azienda di trasporto pubblico locale, che aveva licenziato due lavoratori appartenenti al "personale viaggiante" ad un'età anagrafica ridotta di 5 anni rispetto a quella vigente nel regime generale. La Suprema Corte in particolare ha affermato il seguente principio di diritto: "Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne IN POSSESSO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA, previsto al raggiungimento di un'età anagrafica ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell'art. 4, co.2, l. n. 108 del 1990 in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio" |
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