Confermato per il trasporto su gomma l'obbligo di riattivare almeno il 70% dei servizi effettuati prima della riduzione dovuta al COVID-19 mentre per il trasporto ferroviario il limite viene elevato dall'80 al 90%. Ribadito altresì l'obbligo da parte del datore di lavoro di accertare la temperatura tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscono lavoratori ad inizio turno - ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi – che non siano all’aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura. PRELEVA LA NUOVA ORDINANZA N.74 (ALLEGATO 15)