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Data: 26/01/2021
Testata Giornalistica: CLICKMOBILITY
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Trasporti ferroviari Consiglio UE, nuove regole sui diritti di chi viaggia in treno il Consiglio Europeo ha approvato in prima lettura alcune nuove regole sul trasporto ferroviario improntate a una sempre maggiore attenzione ai diritti dei passeggeri

Una riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario che rafforzerà i diritti di tutti i passeggeri dell’Unione , in particolare di quelli con disabilità o a mobilità ridotta e faciliterà il trasporto delle biciclette sui treni.  Con questo spirito il Consiglio Europeo ha approvato ieri l’introduzione di nuove misure che introducono maggiori tutele per i viaggiatori.

Rispetto alle norme vigenti i passeggeri saranno più tutelati in relazione a un maggior numero di servizi ferroviari differenti, poiché saranno gradualmente eliminate molte esenzioni consentite dal regolamento attualmente in vigore.

In futuro saranno rafforzati i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, dal momento che l'esenzione dalla maggior parte delle disposizioni relative a tali persone attualmente in vigore per i treni regionali sarà completamente eliminata entro il 2023. A partire da tale data, il diritto di ricevere assistenza durante l'accesso a bordo e la discesa dai treni si applicherà a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nell'Unione, a condizione che sia in servizio personale formato.

Tra gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un biglietto a bordo se non vi sono alternative accessibili per acquistarlo precedentemente, una migliore fornitura di informazioni, la formazione del personale e norme più chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità. Il termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone con disabilità o a mobilità ridotta che necessitano di assistenza sarà ridotto da un minimo di 48 ore a 24 ore e saranno incoraggiate modalità volontarie che consentano una notifica preventiva con un preavviso ancora più breve.

Per incoraggiare la mobilità verde, sarà più facile per i passeggeri portare a bordo la propria bicicletta. Le imprese ferroviarie saranno tenute a predisporre spazi per le biciclette e i passeggeri saranno informati della capacità disponibile. Di norma, ogni treno sarà dotato di almeno quattro spazi per le biciclette. Previa consultazione del pubblico, le imprese ferroviarie possono decidere di prevedere un numero diverso di spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette. Gli Stati membri possono inoltre fissare un numero più elevato in caso di maggiore domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi relativi agli spazi per le biciclette si applicheranno nei casi in cui un'impresa ferroviaria ordini nuovo materiale rotabile o effettui un significativo ammodernamento del materiale rotabile esistente.

Le imprese ferroviarie saranno incoraggiate ad aumentare l'offerta di biglietti globali, ossia biglietti unici validi per tratte successive di un viaggio, che salvaguardano i diritti in materia di itinerario alternativo e indennizzo in caso di ritardi o perdita di coincidenze. I biglietti globali saranno obbligatori per i treni in coincidenza gestiti da un'unica impresa ferroviaria, ad esempio quando un viaggio comporta un collegamento tra un treno regionale e un treno a lunga percorrenza.

I passeggeri dovranno essere chiaramente informati se i biglietti acquistati in un'unica transazione costituiscono o meno un biglietto globale. L'impresa ferroviaria sarà altrimenti responsabile come se tali biglietti fossero biglietti globali.

Le nuove norme chiariranno ed estenderanno le tutele nei casi in cui i passeggeri necessitino di un itinerario alternativo verso la destinazione finale. L'operatore ferroviario dovrà cercare in tutti i casi un itinerario alternativo per il passeggero, anche qualora siano necessari modi di trasporto alternativi. Se l'operatore non riuscirà a comunicare le opzioni disponibili al passeggero entro 100 minuti, quest'ultimo potrà ricorrere di propria iniziativa a una forma di trasporto pubblico terrestre alternativo e l'impresa ferroviaria dovrà rimborsare le spese del caso.

L'indennizzo minimo in caso di ritardo rimarrà invariato (25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti).

Una clausola di forza maggiore che disciplini l'indennizzo in caso di ritardo dei servizi ferroviari apporterà chiarezza giuridica e condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di trasporto per i quali simili clausole esistono già. Le imprese ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o crisi sanitarie pubbliche (pandemie comprese). Gli scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa deroga. Inoltre, gli obblighi in materia di itinerari alternativi si applicheranno anche in caso di situazioni di forza maggiore.

Dal momento che il regolamento stabilisce un livello minimo di tutela, le imprese ferroviarie sono libere di adottare norme più rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri e sono incoraggiate a farlo.

(fonte: www.consilium.europa.eu)


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