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Data: 24/04/2023
Testata Giornalistica: PRIMO PIANO MOLISE
    PRIMO PIANO MOLISE

Termoli. Fondi Tpl, il Consiglio di Stato dà la sospensiva I giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso della giunta Roberti per far celebrare al più presto l’udienza di merito

Braccio di ferro sui fondi per il trasporto pubblico locale, il Comune di Termoli ha vinto nel ricorso presentato al Consiglio di Stato contro la Regione Molise, dove ha chiesto e ottenuto la sospensiva. L’amministrazione Roberti aveva impugnato a gennaio il riparto di fondi e chilometri disposto dall’ente di massima programmazione regionale, ma aveva subito uno stop in fase cautelare nel ricorso che mirava a ottenere la sospensiva del provvedimento al Tar Molise. Così, decise di portare la questione all’evidenza del Consiglio di Stato. In ballo il riparto dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano per l’anno 2023, che comprende le località di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’istanza cautelare di sospensiva, discussa nella camera di consiglio di mercoledì 8 marzo. Il collegio aveva evidenziato come la nuova disciplina dato incarico alla Giunta regionale unicamente il compito di rideterminare le percentuali dei contributi da ripartire, attualmente in piccola parte (10%) connesse alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione della rete del trasporto e in larga misura (90%) non legate ad alcun obiettivo; la stessa disciplina, per converso, ha attribuito proprio al competente servizio regionale il potere di quantificare gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni, e ciò sulla base di elementi diversi da quelli invocati nel ricorso, quali i chilometri percorsi, il numero degli abitanti e la densità abitativa, nonché l’utenza. L’appello al Consiglio di Stato si basava sull’assunto che «Il Giudice amministrativo di primo grado, tenuto conto dell’affidamento dell’Ente sull’entità dei contributi regionali sino ad oggi riconosciuti in proporzione all’entità del servizio prestato sul territorio e della procedura di gara indetta e conclusa in base all’entità della disponibilità prospettata, non ha considerato l’invarianza dei contributi ricevuti dallo Stato e l’immodificabilità unilaterale del servizio reso all’utenza, con mero atto dirigenziale, per di più in mancanza di una preliminare valutazione politico-amministrativa, da assumere di concerto con l’ente locale e in sede di modifica e variazione del piano di trasporto pubblico locale ovvero del programma di gestione del servizio e del relativo fabbisogno». I giudici di Palazzo Spada, dove si sono costituiti anche i Comuni di Isernia e Campobasso come resistenti, hanno invece dato ragione alla Giunta Roberti, rispetto a quanto deciso dal Tar Molise, ma solo per la fissazione celere dell’udienza di merito, ritenendo «che al danno grave e irreparabile fatto valere dalla parte appellante è da ritenersi sussistente avuto riguardo all’intervenuta contrattualizzazione della concessione e all’insufficienza dei fondi, possa ovviarsi disponendo la celere fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar, nella cui sede dovranno essere approfondite le censure articolate dal Comune appellante, non suscettibili di idonea valutazione nella presente sede cautelare, avuto riguardo alle problematiche connesse alla successione delle leggi regionali intervenute a regolamentare la materia e alla loro interferenza con la normativa non oggetto di esplicita abrogazione».


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