Data: 05/05/2023
Testata Giornalistica: IL CENTRO |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pensioni, le nuove regole: resta lo scivolo di 5 anni nel caso di crisi aziendali Tra le misure adottate spunta la proroga fino al 2025 del contratto di espansione. Costerà di più la ricongiunzione dei contributi previdenziali in enti diversi tra loro
L'AQUILA Ricongiunzione dei contributi più onerosa, tre finestre per la domanda della pensione per i lavoratori precoci e proroga al 2025 del contratto di espansione. Sono misure più rilevanti sulle pensioni contenute nel decreto Lavoro, approvato dal governo il primo maggio scorso. Alcuni provvedimenti erano già stati annunciati, come la proroga del contratto di espansione e il nuovo calendario per la domanda della pensione precoci, ma c'è anche una novità relativa alla ricongiunzione dei contributi: cambia, infatti, il metodo per conteggiare la rivalutazione del montante contributivo, con uno svantaggio economico per chi sceglierà questo strumento. L'operazione sarà meno conveniente. Vediamo in dettaglio gli ultimi provvedimenti sulle pensioni adottati dal governo. RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI La ricongiunzione dei contributi consente di trasferire i versamenti effettuati in enti previdenziali differenti in un unico soggetto che, alla fine, calcolerà la pensione applicando le proprie regole. Per effettuare quest'operazione bisogna pagare un onere che sostanzialmente copre l'armonizzazione delle diverse norme previste dai vari enti pensionistici, e che finora prevedeva l'applicazione di un tasso di rivalutazione del 4,5%. La ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi verrà d'ora in poi effettuata «allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del Pil». E dal momento che la media degli ultimi cinque anni del prodotto interno lordo è abbondantemente inferiore al 4,5%, significa che si sceglierà la ricongiunzione avrà una rivalutazione del montante contributivo inferiore e un onere in proporzione più elevato, poiché le due voci si scomputano. I contributi versati in gestioni diverse, a seconda dei casi, possono anche essere valorizzati attraverso altri istituti previsti per legge, che sono gratuiti, come la totalizzazione o il cumulo dei contributi (versati presso gestioni diverse, ma dello stesso ente). PENSIONI PRECOCI Per quanto riguarda la pensione precoci, la novità riguarda l'allineamento della scadenze per presentare la domanda a quella prevista per l'Ape Sociale. Viene introdotta la data del 15 luglio anche per questa tipologia di pensione. In pratica, chi ha i requisiti per ritirarsi con la cosiddetta Quota 41 ovvero almeno un anno di contribuzione versata prima del compimento dei 19 anni, potrà presentare domanda entro il 31 marzo o entro il 15 luglio, oltre che entro il 30 novembre. Fino ad oggi le possibile erano solo due: la richiesta, infatti, andava presentata entro il 31 marzo o il 30 novembre. Per richiedere la pensione anticipata per i lavoratori «precoci» che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi, servono almeno 12 mesi di effettivo lavoro prima dei 19 anni di età, oltre che gli ulteriori requisiti. In particolare, essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, assistere e convivere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità, avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, essere lavoratore che svolge attività gravose o lavori usuranti. CONTRATTO DI ESPANSIONE Prevista la proroga per altri 2 anni del contratto di espansione, fino al 31 dicembre 2025. Si tratta di uno scivolo pensionistico attivabile in specifiche situazioni di crisi aziendale, ma solo a fronte di un accordo sindacale, nei confronti di lavoratori a cui mancano al massimo 5 anni alla pensione e solo se l'azienda effettua nuove assunzioni. L'impresa paga al lavoratore una somma pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto. |
|||||||||||
www.filtabruzzomolise.it ~ cgil@filtabruzzomolise.it |