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Data: 10/11/2019
Testata Giornalistica: PRIMO PIANO MOLISE

Il Consiglio di Stato non concede la sospensiva. Confermata la decisione del Tar Molise sull’iter di gara per la gestione del trasporto urbano

TERMOLI. Seconda sconfitta nel giro di alcuni mesi per l’autolinea molisana Sati contro il Comune di Termoli e il project financing che mira ad affidare la gestione del trasporto pubblico urbano e non solo, con diversi servizi annessi, compresi i parcheggi nel parco comunale di Termoli. L’udienza, con la difesa del Comune affidata allo studio Ruta di Campobasso, si è celebrata ieri a Palazzo Spada, dove la Sati chiedeva la sospensiva dell’iter di gara, già bocciata dal Tar Molise. L’autolinea molisana, che comunque non aveva preso parte alla gara, chiedeva ai giudici di Palazzo Spada di concedere la sospensiva e bloccare la gara. Secondo i ricorrenti, la procedura sarebbe viziata da alcune illegittimità, apprese solo dopo la pubblicazione dei chiarimenti pubblicati sul sito del Comune di Termoli prot. n.34441 del 06/06/2019 e n.3961 del 27/06/2019. La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Tpl, trasporto scolastico, trasporto dei diversamente abili, per venti anni, lavori relativi alle opere infrastrutturali funzionali al servizio di trasporto pubblico e non come l’intervento da effettuarsi presso il parco comunale G. Lapenna; con impegno alla erogazione del contributo regionale di € 38.540.540 di cui €7.646.500 per lavori, di cui solo una parte per infrastrutture, con conseguente ampliamento dell’oggetto della concessione con servizi diversi dal Trasporto Pubblico Locale: riqualificazione terminal bus e nodo di scambio, realizzazione di nuova biglietteria, rotatoria a servizio del terminal bus, servizio di bike sharing, gestione del parco comunale e della piscina olimpionica, con aggiuntiva proposta di servizi bar e ristorazione, fattoria didattica e dog area all’interno del parco comunale da parte della Gtm. Questo mentre gli atti di gara sono al vaglio della commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate e ammesse di Gtm srl e Air- Pullman Spa. I Giudici del Consiglio di Stato, ritenuto che, avuto riguardo all’interesse strumentale alla riedizione di una gara del tutto nuova, fatto valere dalla ricorrente, non sussiste alcun pericolo di pregiudizio, atteso che l’eventuale vaglio positivo circa l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso –da compiersi approfonditamente nella sede di merito- comporterebbe la caducazione degli atti della procedura frattanto adottati; ritenuto che la complessità delle questioni di merito poste dal ricorso consente di compensare le spese della presente fase cautelare


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