Data: 25/01/2023
Testata Giornalistica: IL SOLE 24 ORE |
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Antisindacale imporre l'intesa non rappresentativa Lavoro Azienda condannata: il sindacato che ha firmato l'accordo non ha i requisiti Pagamento a consegna ammesso solo se sottoscritto da più sigle sindacali
È antisindacale la condotta dell'azienda di consegna cibo a domicilio che costringe i rider, titolari di un contratto di collaborazione, ad applicare l'accordo collettivo siglato tra Assodelively e Ugl rider il 15 settembre 2020, in quanto la parte sindacale che ha stipulato l'intesa è sprovvista della rappresentatività necessaria e sufficiente a stipulare un valido contratto collettivo. Con l'affermazione di tale principio, il Tribunale di Bologna (sentenza del 12 gennaio 2023) conferma la decisione assunta dallo stesso ufficio giudiziario nel 2021, in sede di procedura prevista dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori. La sentenza ricorda, innanzitutto, che a questo riguardo trova piena applicazione l'articolo 2 del Dlgs 81/2015, nella parte in cui stabilisce l'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali. Inoltre, il Tribunale afferma che il DL 101/2019 stabilisce che, in assenza di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi stabiliti da Ccnl di settori affini o equivalenti. In tale contesto normativo, la sentenza ritiene provata la mancanza, in capo a Ugl rider, del requisito della maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale, per diversi motivi. II primo motivo è che tale organizzazione non è stata convocata al tavolo ministeriale per la stipula del contratto collettivo dei rider, cui invece furono convocate le organizzazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative nel settore (tra queste la Nidil-Cgil, parte del processo). La sentenza rileva anche che non risulta allegato, né è stato provato, che Ugl rider abbia sottoscritto alcun altro accordo collettivo prima della firma del Ccnl del quale si discute. Il secondo elemento è la consistenza organizzativa: il numero degli iscritti, in sede di istruttoria, è risultato limitato a poche centinaia di rider, non è stata provata la diffusione territoriale dell'organizzazione e addirittura, a detta del giudice, Ugl rider era «sconosciuta al ministero del Lavoro». Un altro elemento valorizzato dalla sentenza per escludere il requisito della rappresentatività di Ugl rider è il confronto con le sigle che hanno promosso il ricorso e che hanno partecipato al tavolo ministeriale per la stipula del contratto collettivo dei ciclofattorini; tali sigle, secondo il Tribunale, hanno fornito prova di aver avviato significative azioni giudiziarie a tutela degli interessi di questi lavoratori, di aver partecipato ai tavoli ministeriali e aver promosso azioni di autotutela nel settore. Tutti questi elementi inducono il Tribunale a riconoscere la carenza, in capo a Ugl rider, del requisito della maggiore rappresentatività comparata. Una conclusione coerente con quanto deciso in un procedimento avente oggetto analogo presso il Tribunale di Firenze (sentenza 781/2021). La sentenza aggiunge un altro elemento critico, rilevando che il requisito previsto dal D1101/2019 (stipula di un accordo collettivo) per poter disapplicare il divieto di pagamento a consegna non risulta soddisfatto laddove il contratto sia sottoscritto da un'unica associazione sindacale perla parte dei lavoratori, essendo richiesta dalla norma una pluralità di soggetti. Se il contratto siglato da Ugl rider non aveva i requisiti minimi perderogare la legge, la condotta dell'azienda, che di fatto ne ha imposto l'applicazione ai ciclofattorini (era stato comunicato il recesso dai contratti di collaborazione e il rinnovo era stato subordinato all'accettazione di condizioni conformi all'accordo siglato con UgI), viene giudicata illegittima e antisindacale. Su questo aspetto la sentenza rileva che il recesso dai contratti di collaborazione con i rider è stato esercitato in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, perché è stato utilizzato come strumento di coazione della volontà del rider per indurlo all'accettazione di condizioni negoziali non conformi a legge. |
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