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Data: 26/05/2020
Testata Giornalistica: IL CENTRO
    IL CENTRO

Abruzzo, come orientarsi tra ecobonus, vacanze e tasse Circolare sul decreto Rilancio: detrazioni al 110% per installare pannelli solari o rifare infissi Incentivo villeggiatura massimo di 500 euro, 300 per nuclei di due persone e 150 ai single

PESCARA Una circolare sintetizza le principali misure di sostegno e le novità fiscali contenute nel decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 19 maggio. Una circolare che è anche una guida per imprese e famiglie.
VERSAMENTO IRAP. Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 (o nell'esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiore a 250 milioni, e i professionisti, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti né al versamento del saldo dell'Irap per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto Irap per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO. A imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni - nel 2019 (o nell'esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) - spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva) sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell'ammontare dei ricavi (20%, 15% e 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1.000.000 e 5 milioni) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019. L'ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e 2mila per i soggetti diversi. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Irpef e Ires, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (Irpef e Ires) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire.
ECOBONUS. È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi: 1) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 eyro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio); 2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito); 3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito). In presenza di uno di questi tre punti, l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (esempio installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi). La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo. La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Inoltre, il contribuente avente diritto alle detrazioni cosiddette bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente: 1) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito; 2) per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.LOCALI PUBBLICI. I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di Tosap e Cosap. Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo.
BONUS VACANZA. Per il 2020, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro spetta un bonus di 500 euro (300 euro per i nuclei composti da due persone; 150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile, per l'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20%, sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.
SETTORE TURISMO. Viene abolito il versamento della prima rata Imu in scadenza al 16 giugno 2020 per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività.

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